NORMATIVA ECM

Sono disponibili qui per il download le “Note sintetiche dal MANUALE SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL PROFESSIONISTA SANITARIO”, a cura della FNOMCeO


OBBLIGO FORMATIVO ECM (Educazione Continua in Medicina) 


I medici e gli odontoiatri sono tenuti ad acquisire i crediti ECM a decorrere dall’anno solare successivo a quello di iscrizione all’Albo, per tutta la durata della loro vita professionale. La normativa prevede circostanze in cui il medico è esonerato o esentato dall’obbligo di conseguire crediti ECM, come ad esempio la frequenza di un corso di specializzazione o alcune situazioni in cui si sospende l’attività medica (malattia, maternità, aspettativa…): in questi casi, il medico è invitato ad inoltrare al COGEAPS la segnalazione del motivo che giustifica l’esonero o l’esenzione, precisando il periodo temporale. 

Il sistema ECM è strutturato in trienni (adesso siamo nel 2017/2019) e l’obbligo formativo standard è pari a 150 crediti triennali, con alcune variabili: i professionisti in regola con i crediti formativi nel triennio precedente (2014/2016) possono avvalersi di una riduzione fino a 30 crediti per il triennio corrente. A partire 

dall’attuale periodo formativo, è stato eliminato, per tutti gli operatori sanitari, l’obbligo di acquisire annualmente un numero minimo e massimo dei crediti. 

Allo stato attuale, non sono previste sanzioni specifiche per il medico che non abbia conseguito il numero di crediti ECM necessario, tuttavia bisogna considerare alcuni aspetti. In primo luogo, molte strutture private e recentemente anche alcuni enti pubblici richiedono al medico, prima di conferirgli un incarico, di dimostrare la propria regolarità ECM. Inoltre, sul versante legale e assicurativo, nel caso in cui un medico cagioni un danno ad un paziente e sia chiamato a risarcirlo, l’eventuale irregolarità ECM potrebbe influire sulla tutela del professionista da parte delle compagnie assicurative. 

Ogni medico, iscrivendosi ad un evento ECM, deve dichiarare il tipo di attività lavorativa svolta (libero professionista, dipendente di struttura pubblica o privata, convenzionato SSN) perché la normativa prevede meccanismi specifici di conteggio dei crediti nei diversi casi. Inoltre deve dichiarare la disciplina esercitata poiché la formazione deve essere svolta in quell’ambito, mentre eventuali specializzazioni possedute ma non esercitate come concreta attività professionale non sono rilevanti ai fini della formazione ECM. 


FORMAZIONE ALL’ESTERO 

Ai professionisti che frequentano corsi di formazione individuale all’estero sono riconosciuti crediti ECM nella misura del 50% dei crediti attribuiti dal singolo evento accreditato all’estero. I crediti acquisibili tramite formazione individuale all’estero non possono superare il 50% dell’obbligo formativo triennale. 


AUTO-FORMAZIONE E AUTO-APPRENDIMENTO 

È prevista la possibilità di acquisire crediti ECM anche per attività di auto-formazione e auto-apprendimento (l’utilizzo individuale di materiali durevoli e sistemi di supporto per la formazione continua predisposti e distribuiti da provider accreditati; lettura di riviste scientifiche, capitoli di libri, monografie che il professionista deve autocertificare, per un massimo del 10% del fabbisogno formativo totale). 


ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO 

Ai tutor che svolgono formazione pre e post laurea, disciplinata dalla normativa vigente, sono riconosciuti 4 crediti ECM per ogni mese di tutoraggio. Il professionista deve trasmettere al COGEAPS la documentazione attestante la sua attività di tutoraggio affinché possa essere valutata ed inserita in anagrafica. 

In ogni caso, i crediti ECM riconosciuti per attività di tutoraggio, unitamente ad eventuali crediti ECM riconosciuti per docenze, pubblicazioni scientifiche o ricerche (vedasi oltre), non possono superare, tutti insieme, il 60% del debito formativo triennale del professionista. 


ATTIVITA’ DI DOCENZA 

I relatori e/o docenti e/o formatori che prendono parte ad eventi accreditati ECM hanno diritto al riconoscimento di 1 credito ogni mezz’ora di lezione; quindi di 2 crediti ogni ora di lezione. È opportuno ricordare che per “docenza” non s’intende l’insegnamento universitario istituzionale, che di per sé non dà diritto a crediti ECM. 


ATTIVITA’ DI RICERCA 

La partecipazione a studi ed attività di ricerca, per essere rilevante ai fini ECM, deve essere promossa da un provider accreditato. 


SPECIFICITA’ PER I MEDICI DEL LAVORO 

Per i medici competenti in medicina del lavoro il Decreto 81/2008 fissa il limite minimo del 70% dell’obbligo formativo nella disciplina “Sicurezza nei luoghi di lavoro” (105 crediti su 150). Se il medico, oltre alla medicina del lavoro, esercita anche una diversa disciplina medica, dovrà fare formazione anche in quest’ultima, fermo restando l’obbligo di 105 crediti in medicina del lavoro. 


Consulta la normativa aggiornata

Consulta il Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario