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Autorizzazione studi medici e odontoiatrici
A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della Legge Regionale 26.09.2009, n. 19, che escludeva dall’applicazione del regime autorizzatorio gli studi professionali medici e odontoiatrici che non intendessero chiedere l’accreditamento istituzionale, con deliberazione del Commissario ad acta n. 57 del 27.09.2010, pubblicata sul BURA n. 66 del 08.10.2010, la Regione Abruzzo ha stabilito che:
1. per effetto della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 1, comma 1, della L.R. 26.09.2009, n. 19, sono assoggettati al regime autorizzatorio di cui alla L.R. 31.07.2007, n. 32, gli studi odontoiatrici e medici di cui all’art. 2, comma 1, lett. e) della medesima legge, che così recita: gli studi odontoiatrici e medici “ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale elencate in allegato B4 – Lista procedure chirurgiche eseguibili in regime ambulatoriale – della L.R. 23 giugno 2006, n. 20 - ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un concreto rischio per la sicurezza del paziente ai sensi del comma 1 dell’art. 8 ter del D.Lgs 229/1999” ;
2. i predetti studi odontoiatrici e medici di cui all’art. 2, comma 1, lett. e) della L.R. 31.07.2007, n. 32, attualmente in esercizio, sono tenuti a produrre domanda di autorizzazione ai sensi della citata legge entro e non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento, termine fissato al 6 gennaio 2011;
3. l’autorizzazione degli studi in questione non è subordinata al rilascio del parere regionale di compatibilità programmatoria.
Conseguentemente, entro il 6 gennaio 2011 gli studi attualmente riassoggettati al regime di autorizzazione devono presentare, domanda di autorizzazione al Comune competente, unitamente alle schede relative ai requisiti minimi.
Per i relativi adempimenti si rende disponibile, in allegato, la Legge Regionale n. 32/2007, l’allegato B4 – Lista procedure chirurgiche eseguibili in regime ambulatoriale – della L.R. 23 giugno 2006, n. 20, nonché la seguente modulistica relativa agli studi medici e odontoiatrici:
- modulo domanda – mod 02 – e relative istruzioni di compilazione;
- modulo requisiti minimi studi di specialità medica – 6.1
- modulo requisiti minimi studi di specialità chirurgica – 6.2
- modulo requisiti minimi studio odontoiatrico – 6.3
Si precisa che non sono assoggettati ad autorizzazione gli studi dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta che rispondono ai requisiti stabiliti dai vigenti AA.CC.NN.
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30 dicembre 2010
Si riporta in allegato la nota della Direzione Regionale Politiche della Salute del 23.12.2010, pervenuta all'Ordine in data odierna, avente ad oggetto "Procedure di autorizzazione degli studi medici e odontoiatrici - L.R. 31.07.2007 n° 32. Chiarimenti", nonchè la scheda 1.1. ivi citata.
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